Art. 3

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a stabilire con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2, nonché a determinare l'organico e le strutture necessari al loro funzionamento, rivedendo le piante organiche degli altri uffici.